Statuto dell'Associazione culturale e-Scuola.net

Statuto dell'Associazione culturale e-Scuola.net

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituita un'associazione culturale senza fini di lucro denominata "e-Scuola.net", di seguito indicata come "Associazione".

L'Associazione ha sede in Tovo S.Agata Via Adda n. 4 cap 2030 (Sondrio) e può istituire uffici anche in altre località. L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione si propone come ente di Promozione culturale senza fini di lucro.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

  1. diffondere l'uso delle tecnologie elettroniche per la comunicazione nel campo della didattica;
  2. promuovere un approccio costruttivista ai processi di apprendimento attraverso l'uso delle tecnologie informatiche;
  3. promuovere pratiche di metapprendimento e di consapevolezza di crescita della conoscenza utilizzando le tecnologie informatiche;
  4. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione per la costituzione di un contesto collaborativo in vista della condivisione di risorse, di sapere applicativo e di percorsi formativi in ambito didattico;
  5. allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali affinché sappiano trasmettere l'importanza e le strategie vincenti di un processo comunicativo inteso come pratica indispensabile di confronto e conoscenza nel mondo contemporaneo;
  6. realizzare e rendere disponibili gratuitamente strumenti e ambienti necessari per lo svolgimento di attività comunicative via web.

Art. 3 - Attività

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  1. iniziative didattiche, convegni, conferenze, seminari, concorsi per classi e gruppi di classi delle scuole elementari e medie primarie e secondarie;
  2. attività di formazione di educatori, insegnanti ed esperti del settore didattico-educativo;
  3. attività editoriale di pubblicazione sulle novità del fenomeno eLearning e di didattica e comunicazione.

Con specifiche deliberazioni, l'Associazione può svolgere ogni attività accessoria ed integrativa a quella statutaria, purchè consentita dalla legislazione vigente.

Art. 4 - Soci

L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero dei soci è illimitato.

I soci sono obbligati:

  1. a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
  2. a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo da considerarsi non rimborsabile e non trasmissibile;
  3. a svolgere le attività preventivamente concordate; a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno diritto:

  1. di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega;
  2. di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare le proprie finalità;
  3. di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
  4. di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio;
  5. di proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio.

Si prevedono due tipologie di soci:

  1. soci ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo o coloro che, su designazione del Consiglio Direttivo, abbiano contribuito alla sviluppo dell'Associazione con una propria attività; la quota e i termini di scadenza del pagamento vengono stabiliti su base annuale dal Consiglio Direttivo.
  2. soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico all'attività dell'Associazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 5 - Ammissione

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo.

Il richiedente deve indicare:

  1. i propri dati (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale, eventuali dati dell'ente di appartenenza);
  2. la dichiarazione di condividere le finalita perseguite dall'Associazione, nonché l'impegno ad osservare lo statuto.

Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento delle domande di ammissione dandone comunicazione motivata entro 30 giorni dal ricevimento; in caso di mancata comunicazione entro il termine previsto, la domanda si intende respinta.

Art. 6 - Recesso e Decadenza

Il recesso dei soci è deliberato su domanda scritta del richiedente dal Consiglio Direttivo.

I soci che in qualunque modo violassero gli obblighi stabiliti agli articoli 4 e 8, e comunque agissero deliberatamente contro le finalità statutarie dell'Associazione, vengono deferiti, su indicazione del Presidente, al Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo richiede al socio in questione relazione scritta sui fatti che gli vengono addebitati, la esamina e la rimette col proprio motivato parere all'Assemblea, che delibera in merito a maggioranza semplice. Nel caso il socio non fornisse relazione scritta entro 10 giorni dalla data della richiesta esso recede automaticamente dalla sua qualifica.

I soci che non avranno presentato per iscritto al Consiglio Direttivo le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, incompatibilità o indegnità; la morosità, la indegnità e l'incompatibilità verranno discusse e sancite dal Consiglio Direttivo, su segnalazione del Presidente, con votazione a maggioranza del provvedimento da notificare all'interessato e da comunicare all'Assemblea dei soci. Le eventuali motivazioni del provvedimento, posta la tutela della privacy del socio in questione, potranno essere richieste al Consiglio Direttivo con richiesta scritta e approvata dalla maggioranza dell'Assemblea ordinaria.

Il socio che ricopra una carica di cui agli articoli: 13, 15, 16 e 17 e che non sia presente alle Assemblee dei soci o ad altri incontri connessi all'attività dell'Associazione o alla sua carica per due volte consecutive senza darne giustificazione e comunicazione decade automaticamente dalla carica e dalla qualità di socio senza obbligo di comunicazione da parte dell'Associazione.

Art. 7 - Risorse

Il patrimonio è costituito dai beni materiali, mobili ed immobili e da beni immateriali, di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. I beni mobili di proprietà degli Associati o di terzi dati in uso all'Associazione, si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

  1. quote associative;
  2. contributi di singole persone fisiche e di enti pubblici e privati;
  3. ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
  4. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 8 - Proprietà intellettuale dei materiali realizzati dai soci

La proprietà artistica ed intellettuale dei testi e dei materiali realizzati nell'ambito delle attività della Associazione rimane dei soci che li hanno sviluppati.

Tali materiali, tuttavia, si intendono ceduti in uso gratuito all'Associazione. L'uso dei materiali pubblicati dall'Associazione è soggetto alle limitazioni specificate in ciascuno di essi.

L'Associazione può utilizzarli liberamente anche per ricavarne proventi destinati a sostenere le proprie attività. In questo caso, dovranno essere rimborsate ai soci le spese materiali sostenute.

In caso di dimissioni o comunque di cessazione dei rapporti con l'Associazione, i soci non possono in nessun caso negare l'uso dei materiali che hanno posto a disposizione. Conservano diritto al rimborso di cui al comma 3.

Art. 9 - Anno finanziario

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10 - Struttura organizzativa

Gli organi dell'Associazione sono:

  1. l'Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il gruppo di Coordinamento tecnico e scientifico;
  4. il presidente.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite. Ai Soci che ricoprono cariche associative che sostengono spese per attivita svolte a favore dell'Associazione spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale. Ogni socio deve essere indicato su un apposito libro dei soci.

Art. 11 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata su iniziativa del presidente o su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati o almeno due componenti del Consiglio.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede e deve essere postata nella mail box di tutti i soci almeno cinque giorni prima la data stabilita e resa nota con qualsiasi altro mezzo che l'Associazione ritenga opportuno. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede e inviato lo stesso nella mail box di tutti i soci.

Il socio che ricopra una carica di cui agli articoli: 13, 15, 16 e 17 e che non sia presente alle Assemblea dei soci per due volte consecutive senza darne giustificazione e comunicazione decade automaticamente dalla carica e dalla qualità di socio in base all'articolo 6 del presente statuto.

Art. 12 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  1. elegge il Consiglio Direttivo;
  2. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  3. approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione ed è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente ed eventualmente dagli scrutatori. Ogni socio ha diritto a consultare il verbale.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 1 anno. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

  1. il presidente;
  2. da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
  3. richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  1. predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
  2. formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
  3. elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  4. elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
  5. stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
  6. redigere il regolamento interno da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Il Consiglio elegge il Presidente. I consiglieri coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue attività. A ciascun consigliere viene assegnata la responsabilità di coordinare l'attività in una specifica area di lavoro. Le funzione di tesoriere, se non svolta direttamente dal presidente, sarà affidata a singoli consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere comunicato, anche verbalmente, almeno tre giorni prima della riunione.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Il membro del Consiglio direttivo che non sia presente alle riunioni del Consiglio per due volte consecutive senza darne giustificazione e comunicazione decade automaticamente dalla carica e dalla qualità di socio in base all'articolo 6 del presente statuto.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente dura in carica un anno ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli :

  1. convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea;
  2. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
  3. può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
  4. Egli inoltre conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 15 - Il gruppo di coordinamento tecnico e scientifico

Considerati gli scopi e la natura della Associazione, ne rappresenta il fulcro ed il centro ideale.

E' composto dai responsabili di ciascuno dei settori di studio e di sviluppo che, in base agli obiettivi stabiliti, l'Assemblea decide di attivare. I responsabili sono eletti a maggioranza assoluta dei soci.

I responsabili di settore durano in carica un anno.

Ognuno dei responsabili di settore può proporre all'assemblea generale la costituzione di un nucleo di sviluppo e di lavoro, al quale possono partecipare tutti i soci che abbiano la disponibilità, l'interesse, le competenze di base necessarie.

La proposta deve essere approvata a maggioranza semplice.

Il gruppo di coordinamento tecnico e scientifico ha il compito di promuovere e realizzare tutte le attività di studio, di ricerca e di sviluppo utili al conseguimento dei fini sociali.

Nomina al proprio interno un coordinatore tecnico e scientifico

Art. 16 - Il segretario

E' nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo. Dura in carica un anno.

Si occupa:

  1. di tenere aggiornato il libro dei soci, di cui è depositario;
  2. delle procedure di votazione e ne comunica i risultati;
  3. di tener traccia d'archivio delle procedure di votazione;
  4. di pubblicare con il presidente le comunicazioni sulla bacheca sociale;
  5. di redigere i verbali delle assemblee.

Art. 17 - Il tesoriere

A meno che la carica non sai ricoperta dal Presidente il Tesoriere è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo secondo le modalità definite dal Regolamento dell'Associazione. Dura in carica un anno.

Coordina la gestione del patrimonio associativo.

Cura la gestione contabile, amministrativa, fiscale e finanziaria della Associazione.

In particolare, si occupa della regolare tenuta della contabilità associativa e della redazione dei bilanci preventivo e consuntivo annuali, che debbono essere approvati a maggioranza assoluta dei soci nel corso dell'assemblea annuale in presenza.

Inoltre, propone alla assemblea generale le iniziative che possano contribuire al finanziamento delle attività della Associazione.

E' il depositario delle risorse finanziarie dell'Associazione.

Il tesoriere è il depositario della firma per autorizzazione su tutti gli atti di spesa approvati dal gruppo di coordinamento organizzativo e sulle reversali di incasso.

Il tesoriere ha facoltà di firma sui conti correnti bancari e/o postali.

Il tesoriere presiede un eventuale gruppo di coordinamento amministrativo che lo coadiuvi nelle sue attività.

Art. 18 - Distribuzione utili

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse. L'Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o riserve o capitale nel corso della vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di legge. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'Associazione per la realizzazione e la conduzione delle attività istituzionali.

Art. 19 - Scioglimento Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 20 - Cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai Soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 21 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione od interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Tribunale di Sondrio.

Art. 22 - Altro

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.